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Ufficiali Giudiziari

Centro Ricerche e Studi

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1946-02-01 DLTLGT n.122

DLTLGT 01/02/1946 n.122

NOTIFICAZIONI

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Decreto legislativo Luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 122 (in Gazz. Uff., 2 aprile, n. 77). -- Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi.
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1946-02-01 DLTLGT n.90

DLTLGT 01/02/1946 n.90

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Decreto legislativo Luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 90 (in Gazz. Uff., 20 marzo, n. 66). -- Modificazioni all'art. 5 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, riguardante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari.
 

1945-09-14 DLTLGT n.699

DLTLGT 14/09/1945 n.699

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699 (in Gazz. Uff., 13 novembre, n. 136). -- Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.
 

1945-01-11 DLTLGT n.3

DLTLGT 11/01/1945 n.3

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)

Decreto Legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3 (in Gazz. Uff., 20 gennaio 1945, n. 9). -- Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.
 

1941-01-30 RD n.12

RD 30/01/1941 n.12 - Vigente alla G.U. 13/09/2006 n. 213

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (GENERALITA')

Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (in Gazz. Uff., 4 febbraio, n. 28). - Ordinamento giudiziario
 

1938-03-03 RDL n.680

RDL 03/03/1938 n.680 - Vigente alla G.U. 13/09/2006 n. 213

PENSIONI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO

Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (in Gazz. Uff., 8 giugno, n. 129). - Decreto convertito in l. 9 gennaio 1939, n. 41 (in Gazz. Uff., 1º febbraio1939, n. 26). -- Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (1).

(1) La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali sono state unificate in un unico ente morale denominato «Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali», per effetto dell'art. 1, l. 11 aprile 1955, n. 379. In conseguenza di ciò e per quanto stabilito dall'art. 2, l. 379/1955 cit., la valutazione dei servizi resi, con iscrizione alla nuova Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, viene effettuata in base alle presenti norme.
 

1934-07-12 RG n.2312

RD 12/07/1934 n.2312 - Vigente alla G.U. 13/09/2006 n. 213

ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)
 
Regio decreto 12 luglio 1934, n. 2312 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 21 febbraio, n. 44). - Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative sull'ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali giudiziari (1) (2).
 
(1) Ora Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari ex art. 1, l. 11 aprile 1955, n. 380.
 

1910-04-14 RD n.639

RD 14/04/1910 n.639 - Vigente alla G.U. 13/09/2006 n. 213
 
AMMINISTRAZIONE DEL PATRIMONIO E CONTABILITA' DELLO STATO
 
Regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (in Gazz. Uff., 30 settembre, n. 227). - Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato (1) (2).
 
(1) Il d.lg. 19 febbraio 1998, n. 51, ha soppresso l'ufficio del pretore e, fuori dai casi espressamente previsti dal citato decreto, le relative competenze sono da intendersi trasferite al tribunale ordinario. Lo stesso decreto ha soppresso l'ufficio del pubblico ministero presso la pretura circondariale e ha provveduto a trasferirne le relative funzioni all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale ordinario. Inoltre, qualora il presente provvedimento attribuisca funzioni amministrative alternativamente al pretore e ad organi della P.A., le attribuzioni pretorili si intendono soppresse; sono altresì soppresse le funzioni amministrative di altre autorità giurisdizionali, eccezion fatta per il giudice di pace, se attribuite in via alternativa tanto al pretore che ad organi della P.A.
 
(2) L'originaria espressione «conciliatore» deve intendersi sostituita con «giudice di pace» a far data dall'1 maggio 1995 ai sensi dell'art. 39, l. 21 novembre 1991, n. 374.
 

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