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Categoria: Normativa
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Il Governo, per le cause il cui valore non ecceda euro 2.500, attribuisce alla competenza dell’ufficio del giudice di pace i procedimenti di espropriazione mobiliare presso il debitore e di espropriazione di cose del debitore che sono in possesso di terzi; il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull’attività dei giudici onorari di pace.

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