Rivalutazione automatica dell'indennità di amministrazione (ex compenso mensile non pensionabile) - Legittimità - Download - 
In merito ai presupposti per l'accesso alle banche dati tramite ufficiali giudiziari e per l'accesso diretto del creditore, il Presidente del Tribunale di Novara in data 21 gennaio 2015 ha rigettato l’istanza di un avvocato. - Download -
 
Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate e il Ministero della Giustizia per l’accesso all’Archivio dei rapporti finanziari - Download -
Ringraziamo l’Avv. Germano Scarafiocca per averci fornito l’ultima decisione della Corte di Cassazione in materia di percentuali per le note vicende relative agli anni 2000/2003. La Corte rigetta l’appello del Ministero, confermando la decisione di appello di accoglimento del ricorso degli ufficiali giudiziari addetti all’UNEP presso il Tribunale di Lucca. La Corte richiama due precedenti specifici (allegati), riferiti a due controversie da dallo stesso avvocato curate per conto rispettivamente degli ufficiali giudiziari addetti all’UNEP presso il Tribunale di Pisa e di Pistoia.

2012_Cassazione_Pisa_Pontedera - Download -
2013_Cassazione_Pistoia - Download -
2014_Cassazione_Ufficiali_Giudiziari_Lucca - Download -

La Cassazione mette fine al recupero delle somme che il ministero riteneva "indebitamente percepite a titolo di arretrati per indennità di amministrazione" dagli UFFICIALI GIUDIZIARI.

Dopo anni di contenzioso gli Ufficiali Giudiziari, con la Sent.  Cass. civ. Sez. Lavoro del 16/10/2013 n. 23523 Download -, hanno visto definitivamente riconosciuta la legittimità delle loro pretese e del loro agire.

La Cassazione e, prima di essa, altri Giudici, come le Corte di Appello di L’Aquila e di Firenze, e molteplici Tribunali, avevano ribaltato la qualificazione di indebito ribadendo la sussistenza di un legittimo titolo legale e contrattuale in esecuzione del quale gli ufficiali giudiziari avevano percepito la indennità di amministrazione nei modi, tempi e misura prevista per gli altri dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria. 

Sono passati 17 anni e speriamo che siano serviti!

Viene da chiedersi se qualcuno, oggi, si senta responsabile dei torti e di quanto ingiustamente tolto a chi ne aveva diritto, in conseguenza delle unilaterali iniziative di recupero della c.d. rivalutazione dell'indennità di amministrazione, apostrofata come indebita.

L’auspicio è che tutto questo non cada nell'oblio ma ammonisca sulla necessità di realizzare per il futuro comportamenti più virtuosi, scongiurando nuovi, generalizzati, contenziosi che, come sembra, si stanno, invece, profilando negando agli Ufficiali Giudiziari il diritto alla retribuzione dovutagli a titolo di percentuale ex art. 122 DPR 1229/59.

Riaffermato con la uniforme e costante giurisprudenza la sussistenza del diritto alla giusta retribuzione di questo personale, si confida nei responsabili dell’Amministrazione perché provvedano ad accertare, quantificare e liquidare quanto per espressa previsione di legge (art. 122 DPR 1229/59) dovuto agli ufficiali giudiziari.

La materia non consente altre soluzioni trattandosi di un diritto soggettivo nonsuscettibile di deroghe o “soluzioni pattizie”. 

La circostanza rende utile riproporre un commento già pubblicato nel 2007 dall'evocativo titolo "Il difficile cammino di un diritto tra cattiva volontà e difficoltà interpretative". - Download -

Questa sentenza prevede, per degli atti processuali notificati a mezzo posta e scadenti il giorno di sabato, la proroga della scadenza a lunedì successivo. - Download -
La Sentenza che l’illegittimità costituzionale del terzo comma (corrispondente all’attualmente vigente quarto comma) dell’art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), nella parte in cui stabilisce che la notificazione della cartella di pagamento «Nei casi previsti dall’art. 140 del codice di procedura civile […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600», anziché «Nei casi in cui nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi sia abitazione, ufficio o azienda del destinatario […] si esegue con le modalità stabilite dall’art. 60, primo comma, alinea e lettera e), del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600». - Download -
La Corte Costituzionale
 
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 138 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza indicata in epigrafe;
 
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 139, secondo comma, cod. proc. civ. sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., dal Tribunale di Nocera Inferiore con l'ordinanza indicata in epigrafe.

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