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Ufficiali Giudiziari

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Coordinatore: dott. Carmine Tarquini - Webmaster: dott. Fabio Sturniolo
27 Aprile 2024 04:58:32
Home Giurisprudenza Indennità di amministrazione - Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-10-2013, n. 23523

Indennità di amministrazione - Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 16-10-2013, n. 23523

La Cassazione mette fine al recupero delle somme che il ministero riteneva "indebitamente percepite a titolo di arretrati per indennità di amministrazione" dagli UFFICIALI GIUDIZIARI.

Dopo anni di contenzioso gli Ufficiali Giudiziari, con la Sent.  Cass. civ. Sez. Lavoro del 16/10/2013 n. 23523 Download -, hanno visto definitivamente riconosciuta la legittimità delle loro pretese e del loro agire.

La Cassazione e, prima di essa, altri Giudici, come le Corte di Appello di L’Aquila e di Firenze, e molteplici Tribunali, avevano ribaltato la qualificazione di indebito ribadendo la sussistenza di un legittimo titolo legale e contrattuale in esecuzione del quale gli ufficiali giudiziari avevano percepito la indennità di amministrazione nei modi, tempi e misura prevista per gli altri dipendenti dell’Amministrazione giudiziaria. 

Sono passati 17 anni e speriamo che siano serviti!

Viene da chiedersi se qualcuno, oggi, si senta responsabile dei torti e di quanto ingiustamente tolto a chi ne aveva diritto, in conseguenza delle unilaterali iniziative di recupero della c.d. rivalutazione dell'indennità di amministrazione, apostrofata come indebita.

L’auspicio è che tutto questo non cada nell'oblio ma ammonisca sulla necessità di realizzare per il futuro comportamenti più virtuosi, scongiurando nuovi, generalizzati, contenziosi che, come sembra, si stanno, invece, profilando negando agli Ufficiali Giudiziari il diritto alla retribuzione dovutagli a titolo di percentuale ex art. 122 DPR 1229/59.

Riaffermato con la uniforme e costante giurisprudenza la sussistenza del diritto alla giusta retribuzione di questo personale, si confida nei responsabili dell’Amministrazione perché provvedano ad accertare, quantificare e liquidare quanto per espressa previsione di legge (art. 122 DPR 1229/59) dovuto agli ufficiali giudiziari.

La materia non consente altre soluzioni trattandosi di un diritto soggettivo nonsuscettibile di deroghe o “soluzioni pattizie”. 

La circostanza rende utile riproporre un commento già pubblicato nel 2007 dall'evocativo titolo "Il difficile cammino di un diritto tra cattiva volontà e difficoltà interpretative". - Download -