Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2015). (14G00203)
(GU n.300 del 29-12-2014 - Suppl. Ordinario n. 99) - Download -
Vigente al: 1-1-2015
 
ESTRATTO art 97: "... All'articolo 46 della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente:
«1-bis. Per le notificazioni richieste agli ufficiali giudiziari, i diritti e le indennità' di trasferta o le spese di spedizione sono dovuti dal notificante ai sensi delle disposizioni vigenti. Le risorse derivanti dall'attuazione del presente comma restano nella disponibilita' del Ministero della giustizia al fine di assicurare la piena funzionalità degli uffici di esecuzione penale esterna. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro della giustizia, le occorrenti variazioni di bilancio». ..."