Decreto del Presidente della Repubblica 2 gennaio 1958, n. 341 (in Gazz. Uff., 18 aprile, n. 94). -- Norme di attuazione della legge 19 dicembre 1956, n. 1442, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti uffici giudiziari e di coordinamento della stessa con la legge 18 ottobre 1951, n. 1128, e con le altre leggi.
Decreto Ministeriale 9 aprile 1957 (in Gazz. Uff., 22 maggio, n. 129). -- Piante organiche degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
Legge 19 dicembre 1956, n. 1442 (in Gazz. Uff., 3 gennaio, n. 2). -- Modificazioni alla legge 18 ottobre 1951, n. 1128, sull'ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari.
Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1955, n. 821 (in Gazz. Uff., 14 settembre, n. 212). -- Attribuzione di un assegno integrativo mensile netto agli ufficiali giudiziari ed agli aiutanti ufficiali giudiziari.
L 11/04/1955 n.380 - Vigente alla G.U. 13/09/2006 n. 213
PENSIONI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
Legge 11 aprile 1955, n. 380 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 16 maggio, n. 112). - Riforma del trattamento di quiescenza a favore degli iscritti alla Cassa per le pensioni agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari, modifiche all'ordinamento della Cassa stessa e miglioramenti ai pensionati.
Decreto Ministeriale 30 agosto 1954 (in Gazz. Uff., 30 novembre, n. 275). -- Base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali per l'assistenza sanitaria agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.
L 17/07/1954 n.614 - Vigente alla G.U. 13/09/2006 n. 213
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO (PERSONALE)
Legge 17 luglio 1954, n. 614 (in Gazz. Uff., 13 agosto, n. 184). -- Nomina ad aiutanti ufficiali giudiziari degli uscieri di conciliazione che hanno esercitato, per un tempo determinato, le funzioni di ufficiali giudiziari.
Decreto Ministeriale 4 gennaio 1954 (in Gazz. Uff., 1 febbraio, n. 25). -- Applicazione dei miglioramenti economici di cui alla legge 8 aprile 1952, n. 212, agli ufficiali giudiziari e agli aiutanti ufficiali giudiziari.
Decreto Ministeriale 26 novembre 1952 (in Gazz. Uff., 31 gennaio, n. 25). -- Base per la commisurazione dei contributi dovuti all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i dipendenti statali per l'assistenza sanitaria agli ufficiali giudiziari ed aiutanti ufficiali giudiziari.
Legge 1° luglio 1952, n. 870 (in Gazz. Uff., 18 luglio, n. 165). -- Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime.
Legge 29 luglio 1949, n. 576 (in Gazz. Uff., 31 agosto, n. 199). - Aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti recuperati dallo Stato e soppressione della tassa erariale del dieci per cento sulle percentuali medesime.
Decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 522 (in Gazz. Uff., 26 maggio, n. 121). -- Provvedimenti riguardanti gli ufficiali giudiziari ed i loro commessi.
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 settembre 1947, n. 1137 (in Gazz. Uff., 28 ottobre, n. 248). - Provvedimenti a favore dei commessi autorizzati degli ufficiali giudiziari.
Decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 maggio 1947, n. 380 (in Gazz. Uff., 30 maggio, n. 122). - Provvedimenti a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.
Regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 603 (in Gazz. Uff., 27 luglio, n. 167). -- Proroga dell'efficacia del decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699, concernente l'aumento delle percentuali spettanti agli ufficiali giudiziari sui crediti, recuperati dello Stato e soppressione della tassa erariale del 10% sulle percentuali medesime.
Decreto legislativo Luogotenenziale 29 marzo 1946, n. 176 (in Gazz. Uff., 22 aprile, n. 94). -- Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei loro commessi autorizzati.
PENSIONI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
Decreto legislativo Luogotenenziale 6 febbraio 1946, n. 160 (in Gazz. Uff., 15 aprile, n. 88). -- Concessione di un assegno di contingenza ai pensionati degli Istituti di previdenza amministrati dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.
Decreto legislativo Luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 122 (in Gazz. Uff., 2 aprile, n. 77). -- Modificazioni alla competenza degli uscieri addetti agli uffici di conciliazione e miglioramenti economici a favore dei medesimi.
Decreto legislativo Luogotenenziale 1 febbraio 1946, n. 90 (in Gazz. Uff., 20 marzo, n. 66). -- Modificazioni all'art. 5 del R. decreto-legge 19 aprile 1934, n. 698, riguardante l'ordinamento degli ufficiali giudiziari.
Decreto legislativo Luogotenenziale 14 settembre 1945, n. 699 (in Gazz. Uff., 13 novembre, n. 136). -- Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.
Decreto Legislativo Luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 3 (in Gazz. Uff., 20 gennaio 1945, n. 9). -- Miglioramenti economici a favore degli ufficiali giudiziari e dei commessi autorizzati.
RDL 03/03/1938 n.680 - Vigente alla G.U. 13/09/2006 n. 213
PENSIONI DEI DIPENDENTI CIVILI E MILITARI DELLO STATO
Regio decreto-legge 3 marzo 1938, n. 680 (in Gazz. Uff., 8 giugno, n. 129). - Decreto convertito in l. 9 gennaio 1939, n. 41 (in Gazz. Uff., 1º febbraio1939, n. 26). -- Ordinamento della Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali (1).
(1) La Cassa di previdenza per le pensioni agli impiegati degli enti locali e la Cassa di previdenza per le pensioni ai salariati degli enti locali sono state unificate in un unico ente morale denominato «Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali», per effetto dell'art. 1, l. 11 aprile 1955, n. 379. In conseguenza di ciò e per quanto stabilito dall'art. 2, l. 379/1955 cit., la valutazione dei servizi resi, con iscrizione alla nuova Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali, viene effettuata in base alle presenti norme.