Ordinanza con cui il TAR per il Lazio (Sezione Prima) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in quanto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale:
- della norma che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione;
- della norma che prevede che l'esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
- della norma che dispone che l'improcedibilitàdeve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice;
- della norma che dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza di parte interessata, a gestireil procedimentodi mediazionesono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.
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