Ordinanza con cui il TAR per il Lazio (Sezione Prima) dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale in quanto rilevanti e non manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale:

  1. della norma che introduce a carico di chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa alle controversie nelle materie espressamente elencate l'obbligo del previo esperimento del procedimento di mediazione;
  2. della norma che prevede che l'esperimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale;
  3. della norma che dispone che l'improcedibilitàdeve essere eccepita dal convenuto o rilevata d'ufficio dal giudice;
  4. della norma che dispone che abilitati a costituire organismi deputati, su istanza di parte interessata, a gestireil procedimentodi mediazionesono gli enti pubblici e privati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.

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