La consegna nei termini all’ufficiale giudiziario desumibile dal timbro sull’atto da notificare.

La prova dell’avvenuta consegna di un atto all’ufficiale giudiziario non deve essere necessariamente fornita solo con la ricevuta di cui all’articolo 109 del Dpr n. 1229 del 1959, risultando idonea anche l’attestazione dell’ufficiale medesimo in ordine alla data di ricezione dell’atto. In particolare, tale attestazione può consistere
nel timbro apposto sul documento da notificare, dal quale risultino il numero del registro cronologico e la data. Tuttavia, tale timbro fa fede fino a querela di falso, in quanto a esso non può attribuirsi valore di prova legale in ordine alla data di consegna. Pertanto, in caso di contestazione l’interessato dovrà esibire idonea certificazione dell’ufficiale giudiziario.