La Corte costituzionale ha dichiarato incostituzionale l'art. 5-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333)Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359; che stabiliva i criteri per il calcolo delle indennità da pagare ai proprietari di fondi espropriati per motivi di pubblica utilità.
La Corte costituzionale, seguendo orientamenti già espressi dalla Corte europea che ha più volte condannato l'Italia per la violazione del diritto di proprietà riconosciuto dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, ha ritenuto che l'indennità da pagare quandanche non coincidente con il valore di mercato non può distanziarsi molto da esso. Anzi il valore di mercato deve costituire il parametro di riferimento di attribuzione del valore.
Fino a quando una nuova legge non fisserà il valore di calcolo dell'indennità, il prezzo da pagarsi  ai proprietari espropriati dovrà essere pari al valore venale.