Cass n 2610 del 4 febbraio 2008 - Download -
SPETTA UN ulteriore e diverso compenso rispetto al quello per il lavoro prestato nel giorno di domenica, atteso che non si tratta di remunerare il lavoro protrattosi oltre le normali ore giornaliere, bensì ha natura di retribuzione della onerosità della specifica prestazione svolta nel giorno di domenica.
Tale particolare retribuzione può essere prevista dallo stesso contratto di lavoro, ovvero, in mancanza di tale previsione, determinata dal giudice.