Non è reato il mero rifiuto di dar seguito alle decisioni del giudice
 
Non è reato il mero rifiuto di eseguire provvedimenti del giudice che dispongono sull’affidamento di un minore o sulla restituzione di un bene: per essere condannati è necessario ostacolare la decisione. A meno che, tuttavia, il provvedimento del giudice può andare a buon fine solo con il contributo di chi è obbligato.
 
Cass. pen. Sez. Unite, 27/09/2007, n. 36692
 
Il mero rifiuto di ottemperare ai provvedimenti giudiziali previsti dall'art. 388 comma 2 c.p. non costituisce comportamento elusivo penalmente rilevante, a meno che la natura personale delle prestazioni imposte ovvero la natura interdittiva dello stesso provvedimento esigano per l'esecuzione il contributo dell'obbligato. Infatti l'interesse tutelato dal secondo come dal primo comma dell'art. 388 c.p. non è l'autorità in se delle decisioni giurisdizionali, bensì; l'esigenza costituzionale di effettività della giurisdizione.