OPPOSIZIONE A PRECETTO
Cass. civ. Sez. III, 13-02-2007, n. 03081
Il debitore deve notificare la citazione in opposizione a precetto nel comune in cui il creditore ha eletto domicilio e presso tale domicilio; nell'ipotesi in cui il precetto non rechi alcuna elezione di domicilio o dichiarazione di residenza, competente per le opposizioni risulterà sempre il giudice del luogo di notifica del precetto.