Sentenza del Tribunale di Monza del 30/10/2006
 
L'ufficiale giudiziario ha l'obbligo di accertarsi del soggetto nei cui confronti eleva protesto e, quindi, il suo fatto illecito nel caso abbia levato erroneamente il protesto non comporta una responsabilità della banca domiciliataria per l'incasso, non potendosi configurare la sussistenza di un rapporto di sostituzione (art. 1717 c.c.) o di ausilio (art. 1228 c.c.) tra il primo e la seconda (Trib. Busto Arsizio 29.4.1982, in BBTC, 1983, II, 499).